A partire da lunedì 14 settembre 2026, gli Osteopati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa potranno presentare domanda di iscrizione all’Elenco speciale ad esaurimento (ESE) anche presso l’Ordine TSRM e PSTRP della Spezia. La procedura si svolge interamente online, attraverso il portale AlboWeb della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP.
L’apertura delle domande è stata deliberata dal Consiglio nazionale dei Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP nella seduta del 28 luglio 2026. Si tratta di un passaggio atteso da migliaia di professionisti, che completa il percorso di riconoscimento dell’Osteopata come professione sanitaria a pieno titolo all’interno del Servizio sanitario nazionale.
Il quadro normativo
Il percorso di regolamentazione dell’osteopatia in Italia si è sviluppato in più tappe:
• Legge 11 gennaio 2018, n. 3, che all’articolo 7 ha istituito la professione sanitaria di Osteopata;
• DPR n. 131 del luglio 2021, che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni del 2020 e definito il profilo professionale e le competenze dell’Osteopata;
• Decreto interministeriale n. 1563 del novembre 2023, che ha disciplinato l’ordinamento didattico del corso di laurea abilitante in Osteopatia;
• DPCM 25 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 ed entrato in vigore il 6 giugno 2026, che recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 (Rep. atti n. 226/CSR) sui criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi.
Con quest’ultimo decreto si è concluso l’iter attuativo della Legge 3/2018. Da ora in avanti, la formazione per diventare Osteopata passa per il percorso universitario: dal 1° settembre 2026 i corsi di studio abilitanti possono essere attivati esclusivamente dalle Università, previo accreditamento del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Chi può iscriversi all’Elenco speciale
L’iscrizione all’ESE è riservata a chi, entro il 31 agosto 2026, risultava iscritto a un corso di formazione in osteopatia di durata almeno triennale e ha conseguito il relativo titolo. I requisiti si articolano su due percorsi alternativi.
A) Diploma di scuola secondaria superiore (o titolo equivalente) e titolo di Osteopata, conseguito al termine di un corso di almeno tre anni comprendente:
• almeno 2.400 ore di formazione teorica (96 CFU);
• almeno 1.000 ore di tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico (40 CFU).
B) Laurea abilitante all’esercizio di una professione sanitaria (o titolo equipollente) e titolo di Osteopata, conseguito al termine di un corso di almeno tre anni comprendente:
• almeno 1.500 ore di formazione teorica (60 CFU);
• almeno 1.000 ore di tirocinio pratico (40 CFU).
Se il tirocinio non raggiunge le 1.000 ore
Chi ha svolto un tirocinio inferiore alle 1.000 ore può far valere un’esperienza professionale di almeno 36 mesi, anche non continuativi, svolta tra il 15 febbraio 2018 e il 22 maggio 2028 e riconducibile alle attività previste dal profilo professionale dell’Osteopata.
Come presentare la domanda
La registrazione e la presentazione della domanda avvengono esclusivamente in modalità telematica tramite il portale AlboWeb della Federazione nazionale. Fino all’apertura della procedura non è necessario inviare documentazione né presentare istanze all’Ordine.
Una volta ricevute le domande, l’Ordine provvederà alle verifiche previste dalla normativa. Il Consiglio direttivo esaminerà le istanze e valuterà la documentazione presentata, compresa la riconducibilità delle attività svolte al profilo professionale dell’Osteopata.
Ricordiamo che l’attuazione delle disposizioni del decreto richiede tempi tecnici e amministrativi: invitiamo quindi gli interessati a consultare periodicamente questo sito per eventuali aggiornamenti.
I documenti richiesti
Di seguito l’elenco dei documenti indicati dalla Federazione nazionale.
A) Per chi possiede il diploma di scuola secondaria superiore
1. Titolo di Osteopata, conseguito con il superamento dell’esame finale di un corso di formazione di almeno tre anni.
2. Piano formativo del corso, rilasciato dall’ente di formazione, con la durata del percorso e le materie svolte, che dimostri:
• almeno 2.400 ore di formazione teorica (96 CFU);
• almeno 1.000 ore di tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico (40 CFU), con l’indicazione delle sedi frequentate, delle attività svolte e della supervisione tutoriale prevista.
3. Documentazione sui docenti, che attesti che la didattica è stata svolta da docenti con laurea coerente con la disciplina insegnata e, per le discipline cliniche medico-chirurgiche, con laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.
4. Solo se il tirocinio documentato è inferiore a 1.000 ore (40 CFU), documentazione dell’esperienza professionale di almeno 36 mesi, anche non continuativi, svolta tra il 15 febbraio 2018 e il 22 maggio 2028, e cioè:
• possesso di partita IVA fin dall’inizio dell’attività libero-professionale e/o copia dei contratti delle collaborazioni svolte;
• documentazione fiscale che comprovi lo svolgimento dell’attività nel mese di riferimento;
• ogni altro atto utile a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività dichiarata.
L’interessato dovrà inoltre dichiarare, tramite l’apposita dichiarazione sostitutiva messa a disposizione dalla Federazione, le attività professionali svolte e i relativi periodi, attestandone la riconducibilità al profilo dell’Osteopata.
5. Dichiarazione sostitutiva che attesti:
• il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equivalente;
• l’iscrizione, entro il 31 agosto 2026, a un corso di formazione in osteopatia di durata non inferiore a tre anni;
• la cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell’Unione europea o equiparato, oppure la regolarità del soggiorno in Italia;
• il pieno godimento dei diritti civili;
• l’assenza di condanne penali passate in giudicato risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale;
• la residenza o il domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine presso cui si chiede l’iscrizione.
B) Per chi possiede una laurea abilitante all’esercizio di una professione sanitaria
La documentazione è la stessa prevista al punto A, con due differenze:
• il piano formativo deve attestare almeno 1.500 ore di formazione teorica (60 CFU);
• nella dichiarazione sostitutiva va indicato il possesso della laurea abilitante (o titolo equipollente) all’esercizio di una professione sanitaria.
Indicazioni pratiche per il caricamento dei file
• I documenti vanno caricati preferibilmente in formato PDF o JPEG. Si raccomanda di non utilizzare formati modificabili come Word o Excel.
• Se si allegano fatture per documentare l’attività professionale, è necessario oscurare preventivamente tutti i dati personali e le informazioni identificative dei pazienti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Titoli conseguiti all’estero
Chi ha conseguito all’estero un titolo abilitante all’esercizio della professione di Osteopata non deve presentare domanda di iscrizione all’ESE, ma deve rivolgersi al Ministero della Salute per il riconoscimento del titolo professionale.
DI SEGUITO IL VIDEOTUTORIAL
https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2026/09/TUTORIAL-DOMANDA-ORDINE-OSTEOPATI.mp4
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
email: info@optslaspezia.it
PEC: laspezia@pec.tsrm.org
TELEFONO: 3484085782