Massofisioterapista

Il massofisioterapista, ovvero massaggiatore-massofisioterapista, è un operatore ausiliario di area sanitaria.

Tale figura, esegue dietro prescrizione medica, esclusivamente interventi e trattamenti massoterapici (ovvero pratiche fondate sul massaggio) cui vengono sottoposte alcune regioni del corpo, allo scopo di migliorare le attività biologiche.

La figura del massofisioterapista formatasi dopo il 1999 non è riconducibile alle professioni sanitarie stilate dal ministero della salute già esistenti (D.M. 14.09.1994, n. 741).

Caratteristiche

Il massofisioterapista opera in ausilio e indicazione del medico nei settori della prevenzione, del recupero, del mantenimento e del miglioramento del benessere psico-fisico «attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti». Tale operatore, che svolge la sua attività di carattere ausiliario su soggetti con alterazioni ortopediche, non può invece intervenire nelle alterazioni del sistema nervoso e non può porre diagnosi né impostare in autonomia la terapia né effettuare valutazioni funzionali.

Secondo l’ordinamento italiano, fatti salvi i titoli conseguiti nel pregresso ordinamento (nello specifico, entro il 17 marzo 1999), la figura del massofisioterapista non è più riconducibile a quella del fisioterapista, in virtù del differente percorso formativo seguito (del canale universitario, il primo, di carattere regionale e professionale, il secondo), del diverso inquadramento giuridico, del diverso regime fiscale applicato nonché dei diversi perimetri di intervento.

Profili giuridici

  • Il massofisioterapista con diploma triennale conseguito in base alla legge 403/71, diplomatosi entro il 17 marzo 1999 da corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31 dicembre 1995, gode dell’equipollenza automatica con il diploma del fisioterapista in base all’articolo 4, comma 1, della legge 42/99. Pertanto, è giuridicamente un fisioterapista e per esercitare tale professione sanitaria è tenuto a iscriversi, ai sensi della legge 3/18, agli albi professionali dei fisioterapisti istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione.
  • Il massofisioterapista con diploma biennale conseguito in base alla legge 403/71 e diplomatosi entro il 17 marzo 1999 da corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31 dicembre 1995, può godere della equivalenza al fisioterapista (non equipollenza), già anche attraverso l’acquisizione di crediti formativi universitari integrativi. In tal caso, è giuridicamente un fisioterapista e per esercitare tale professione sanitaria è tenuto a iscriversi, ai sensi della legge 3/18, agli albi professionali dei fisioterapisti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione.
  • Il massaggiatore-massofisioterapista formatosi dopo l’anno 1999, da corsi di formazione erogati da istituti privati autorizzati dalla Regione e iniziati dopo il 31 dicembre 1995, è un «operatore d’interesse sanitario» non riconducibile alle professioni sanitarie già esistenti, figurante nell’elenco degli operatori del comportato sanitario stilato dal ministero della salute. L’attestato di qualifica conseguito da tale operatore non è riconducibile per legge ai titoli di studio e di abilitazione del personale delle professioni sanitarie (tra i quali il fisioterapista) né consente l’accesso a percorsi accademici di riconversione. Per esercitare la sua attività, tale operatore ha la facoltà, ai sensi della legge 145/18 e dell’articolo 5 del decreto 9 agosto 2019 del Ministero della Salute, d’iscriversi entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi speciali ad esaurimento dei massofisioterapisti istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione. L’iscrizione in tali elenchi speciali non comporta di per sé l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per lo svolgimento delle attività professionali previste dai profili della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica, e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.